Salta al contenuto principale

Facile Comunità

FAQ

Hai dubbi?

In questa sezione trovi le risposte alle domande più comuni su cosa sono le Comunità Energetiche Rinnovabili, chi può aderire e come funziona il processo. Se hai bisogno di ulteriore supporto, non esitare a contattarci.

Le CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) rappresentano un nuovo modello di produzione e condivisione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, idroelettrico, biomasse), promosso a livello europeo e recepito in Italia attraverso una normativa dedicata.

📘Consulta il quadro normativo nazionale (Delibera ARERA 727/2022)

All’interno di una CER, cittadini, imprese, enti pubblici, associazioni e soggetti del terzo settore possono aderire volontariamente a un soggetto giuridico autonomo (come un’associazione, cooperativa o fondazione non a scopo di lucro).

Insieme si impegnano a produrre, autoconsumare e gestire energia rinnovabile condivisa.

Il principio base è quello dell’autoconsumo virtuale: in ogni ora si calcola il minimo tra l’energia immessa dagli impianti e quella prelevata dai membri, generando così un incentivo economico.

Questi incentivi sono garantiti per 20 anni e offrono un concreto ritorno economico, ambientale e sociale.

Vantaggi principali:

  • Riduzione dell’impatto ambientale
  • Risparmio sui costi energetici
  • Rientro più rapido dell’investimento in impianti rinnovabili

L’evoluzione normativa italiana ha progressivamente definito un quadro strutturato per la nascita e lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), anticipando in parte la Direttiva Europea RED II.

  • Febbraio 2020 – Con il Decreto Milleproroghe, l’Italia introduce l’art. 42-bis, che permette la costituzione delle prime CER e GAC (Gruppi di Autoconsumatori Collettivi), nel perimetro della cabina secondaria (da media a bassa tensione) e con impianti fino a 200 kW.
  • Dicembre 2021 – Entra in vigore il Decreto Legislativo n. 199/2021, che recepisce in modo organico la RED II e definisce strumenti, incentivi e limiti operativi per le CER. Il limite operativo si estende alle cabine primarie (da alta a media tensione) e a impianti fino a 1 MW. 📘 Scarica il Decreto Legislativo n. 199/2021
  • Dicembre 2022 – L’ARERA pubblica la Delibera 727/2022/R/EEL, che istituisce il TIAD (Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso), regolando le 7 modalità di condivisione dell’energia. 📘 Scarica il TIAD – ARERA 727/2022
  • Gennaio 2024 – Il MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) pubblica il Decreto Attuativo definitivo che disciplina CER e autoconsumo diffuso a livello nazionale. 📘 Scarica il Decreto MASE (gennaio 2024)

Possono aderire alla CER diverse tipologie di soggetti, pubblici e privati, accomunati dall’obiettivo di produrre e consumare energia rinnovabile in modo condiviso e sostenibile:

  • Enti Pubblici e Comuni

    Per abbattere i costi energetici delle utenze pubbliche e promuovere interventi di efficientamento (illuminazione pubblica, ricariche elettriche, ecc.).

  • Cittadini e Piccole Attività Commerciali

    Per ottenere un risparmio diretto in bolletta grazie all’autoconsumo virtuale dell’energia prodotta dalla comunità.

  • Produttori e Prosumers (Domestici e Commerciali)

    Produttori che, oltre ad ottenere il risparmio grazie all’auto consumo diretto, vogliano contribuire al costo dell’unità fotovoltaica da installare sul proprio tetto/ lastrico per godere di una remunerazione certa del capitale investito.

  • Investitori Locali o Istituzionali

    Per contribuire alla realizzazione della CER ottenendo un ritorno economico e riducendo l’impronta ambientale.

Le CER nascono per generare benefici concreti su tre livelli fondamentali:

  • Ambientale

    Promuovono la produzione e il consumo di energia da fonti rinnovabili, riducendo le emissioni di CO₂ e l’impatto ambientale.

  • Economico

    Consentono di abbattere i costi in bolletta grazie all’autoconsumo individuale e agli incentivi sull’energia condivisa.

  • Sociale

    Favoriscono la riduzione della povertà energetica e stimolano la crescita locale, redistribuendo i ricavi tra i membri della comunità.

All’interno di una CER operano diverse figure fondamentali, ognuna con un ruolo specifico:

  • Promotore

    È il soggetto che avvia l’iniziativa e coordina le attività necessarie alla costituzione della CER.

  • Membri

    Sono cittadini, imprese o enti che partecipano alla comunità con i propri consumi o con la produzione di energia da fonti rinnovabili.

  • Produttore

    Responsabile dell’esercizio dell’impianto/I di produzione di energia rinnovabile e messa a disposizione della CER anche a mezzo di un contratto di noleggio

  • Gestore / Referente GSE

    Si occupa della gestione tecnica e amministrativa: aggrega i dati di produzione e consumo, gestisce i rapporti con il GSE e coordina eventuali interventi di supporto tecnico.

Il referente è la figura che rappresenta ufficialmente la configurazione energetica e gestisce i rapporti con il GSE per l’accesso agli incentivi.

Nel caso di un Gruppo di Autoconsumatori Collettivo, il referente può essere:

  • il legale rappresentante dell’edificio o del condominio
  • oppure un produttore di energia che gestisce impianti rilevanti per la configurazione collettiva

Nel caso di una CER (Comunità Energetica Rinnovabile), il referente è la comunità stessa, nella forma giuridica che ha assunto (es. associazione o cooperativa).

Il primo passo è identificare le aree idonee per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili e i soggetti (utenti, enti, aziende, cittadini) interessati a condividere l’energia prodotta.

Successivamente, è necessario costituire legalmente la CER come soggetto giuridico autonomo. Le forme possibili includono:

– associazione

– cooperativa o cooperativa benefit

– ente del terzo settore

– consorzio

– altra organizzazione senza scopo di lucro

La CER deve essere formalizzata tramite atto costitutivo e statuto, in linea con i suoi obiettivi sociali, energetici e ambientali.

L’adesione di un nuovo membro – consumatore o produttore – può avvenire sia al momento della costituzione sia successivamente, secondo quanto previsto dallo statuto.

Per sapere se la tua abitazione, azienda o ente può far parte di una Comunità Energetica Rinnovabile, è necessario verificare che si trovi all’interno della stessa area servita dalla cabina primaria (AT/MT).

Il GSE ha messo a disposizione una mappa interattiva delle cabine primarie per facilitare questa verifica:

📍Visualizza la mappa ufficiale sul sito del GSE

Un impianto si considera “detenuto” da una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) quando questa ne ha la piena disponibilità, anche senza esserne proprietaria. È il caso, ad esempio, di impianti concessi in usufrutto, comodato d’uso o gestiti attraverso accordi contrattuali specifici.

a condizione che la mera detenzione o disponibilità dell’impianto sulla base di un titolo diverso dalla proprietà non sia di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi della comunità

È una persona fisica o giuridica che produce energia elettrica, indipendentemente dalla proprietà dell’impianto. Il produttore è l’intestatario dell’officina elettrica di produzione (ove previsto dalla normativa vigente) e delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto stesso.

Il Ritiro Dedicato (RID) è una modalità semplificata offerta dal GSE ai produttori di energia elettrica per la vendita dell’energia immessa in rete, in alternativa alla contrattazione diretta sul mercato libero.

In questo schema, il GSE agisce come acquirente e intermediario, garantendo procedure semplificate e, in alcuni casi, una redditività più stabile grazie all’applicazione di prezzi minimi garantiti.

Il prezzo riconosciuto per l’energia ritirata è definito dall’ARERA e corrisponde al prezzo zonale orario, ossia il prezzo che si forma sul mercato elettrico in funzione della zona e dell’ora di immissione.

L’energia elettrica condivisa per l’autoconsumo virtuale è definita, per ciascuna ora, come il valore minimo tra:

  • la somma dell’energia elettrica effettivamente immessa in rete dagli impianti della CER;

  • la somma dell’energia elettrica prelevata dai membri della comunità attraverso i rispettivi punti di connessione.

Questo valore rappresenta l’energia effettivamente “condivisa” e valorizzata ai fini dell’incentivo economico.

Tutti i partecipanti a una CER – siano essi consumatori finali o autoconsumatori (cioè consumatori dotati di impianti a fonte rinnovabile) – mantengono pienamente i diritti di clienti finali.

Questo include la libertà di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e la possibilità di uscire dalla comunità in qualsiasi momento, nel rispetto delle modalità indicate nello statuto della CER.

Gli stessi diritti sono riconosciuti anche ai produttori di energia da fonti rinnovabili, i quali possono entrare o uscire liberamente dalla CER secondo quanto stabilito dai documenti statutari.

Per tutte le CER sono previsti incentivi sull’energia autoconsumata sotto due diverse forme:

Una tariffa incentivante sull’energia prodotta da FER e autoconsumata virtualmente dai membri della CER. Tale tariffa è riconosciuta dal GSE – che si occupa anche del calcolo dell’energia autoconsumata virtualmente – per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER.

(Per informazioni dettagliate sulla valorizzazione economica della tariffa incentivante si rimanda al punto 12);

Un corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata, definito dall’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Tale corrispettivo vale circa 8 €/MWh (Per informazioni dettagliate sulla valorizzazione economica di tale corrispettivo si rimanda al seguente link).

Inoltre, tutta l’energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l’accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato.

Infine, per le sole CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 50.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell’investimento, a valere sulle risorse del PNRR.

Sì, la tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR o con altri contributi in conto capitale, fino a un massimo del 40% dell’investimento. In questo caso, la tariffa incentivante subisce una decurtazione lineare del 50%.

Se invece il produttore riceve un contributo superiore al 40% del costo dell’investimento (calcolato secondo i massimali previsti), non potrà accedere alla tariffa incentivante per l’energia prodotta da quell’impianto.

Sì, è possibile installare sistemi di accumulo all’interno delle Comunità Energetiche Rinnovabili.

L’energia accumulata, se poi condivisa tra i membri della CER, viene considerata come energia condivisa e quindi rientra nei meccanismi di incentivazione previsti dal GSE.

Sì, all’interno di una Comunità Energetica Rinnovabile possono essere installate anche infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

L’energia utilizzata per la ricarica viene considerata dal GSE ai fini del calcolo dell’energia condivisa e può quindi beneficiare degli incentivi previsti.

Scopri di più dalle fonti ufficiali

Approfondisci con le fonti ufficiali

Consulta anche le risorse ufficiali pubblicate dal GSE e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per approfondire ogni aspetto delle Comunità Energetiche Rinnovabili.

Non hai trovato la risposta che cercavi?

Scrivici la tua domanda,
siamo qui per aiutarti.

Se non hai trovato tra le FAQ la risposta che cercavi, puoi scriverci tramite il modulo oppure contattarci direttamente.

Siamo a tua disposizione per aiutarti a chiarire ogni dubbio sulle Comunità Energetiche Rinnovabili.

info@facilecomunita.org

+39 379 289 9584